ingresso gratuito per gli studenti di Architettura
Decreto Ministeriale
Ministero
per i beni e le attività culturali,
20 aprile 2006, n. 239
"Modifiche al regolamento di cui al decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: "Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali"."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2006, n. 172)
Art. 1.
- L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. È autorizzato
il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di
cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei
titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate
sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno
precedente.
- [...]
- È consentito l'ingresso gratuito:
- alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della
propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata
dalla competente autorità;
- agli interpreti turistici dell'Unione europea
quando occorra la loro opera a fianco della guida,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
- al personale del Ministero;
- ai membri dell'I.C.O.M. (International Council
of Museums);
- ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano
compiuto il diciottesimo o che abbiano superato
il sessantacinquesimo anno di età.
I visitatori che abbiano meno di dodici anni
debbono essere accompagnati;
- a gruppi o comitive di studenti delle scuole
pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati
dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel
contingente stabilito dal capo dell'istituto;
- ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura,
di conservazione dei beni culturali, di scienze
della formazione e ai corsi di laurea in lettere
o materie letterarie con indirizzo archeologico
o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e
corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato
agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno
accademico in corso;
- ai docenti ed agli studenti iscritti
alle accademie di belle arti o a corrispondenti
istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato
agli studenti mediante esibizione del certificato
di iscrizione per l'anno accademico in corso;
- ai cittadini dell'Unione europea portatori
di handicap e ad un loro familiare o ad altro
accompagnatore che dimostri la propria appartenenza
a servizi di assistenza socio-sanitaria;
- agli operatori delle associazioni di volontariato
che svolgano, in base a convenzioni in essere
stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo
112, comma 8, del Codice, attività di promozione
e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
- Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca
e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero,
ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti
possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito
per periodi determinati.
[...]
Note: sul sito www.governo.it si trova
un riassunto
del decreto (vedila in
versione PDF), escludento le categorie citate
nel comma 3 dalla restrizione prevista dal comma 1 dell'articolo 1.
Decreto Ministeriale
Ministero
per i beni e le attività culturali,
11 dicembre 1997, n. 507
"Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1998, n. 35)
Art. 4.
Libero ingresso e ingresso gratuito
- Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato e' autorizzato
nei luoghi i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione,
calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti
dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno
precedente.
- [...]
- L'ingresso gratuito e' consentito:
- alle guide turistiche nell'esercizio della propria attivita'
professionale, mediante esibizione di valida
licenza, rilasciata
dalla competente autorita';
- agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco
della guida, mediante esibizione di valida licenza
rilasciata dalla
competente autorita';
- al personale del Ministero
per i beni culturali e ambientali;
- ai membri dell'I.C.O.M. (International Council
of Museums);
- ai cittadini italiani che non abbiano compiuto
il diciottesimo o
che abbiano superato il sessantesimo anno di
eta'. I visitatori
minori di anni dodici debbono essere accompagnati;
- a gruppi o comitive di studenti delle scuole
italiane, statali e
non statali, accompagnati dai loro insegnanti,
previa prenotazione,
nel contingente stabilito dal capo dell'istituto.
- Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da
istituti di ricerca e
di cultura italiani o stranieri, da organi del
Ministero per i beni
culturali e ambientali, ovvero per particolari
e motivate esigenze, i
capi degli istituti possono consentire ai soggetti
che ne facciano
richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
[...]